Guida in stato ebbrezza limita copertura sinistro (20/06/2011)
lunedì 20 giugno 2011
Secondo una sentenza della Cassazione, le assicurazioni potranno rivalersi sul guidatore ubriaco nel caso in cui questi caso abbia provocato un incidente con danni. Lo consente una clausola contrattuale che prevede la copertura assicurativa solo in caso di circolazione stradale, anche di una persona diversa dall'assicurato, in uno stato cosciente e quindi non alterato dall'uso di alcool o sostanze stupefacenti.
La Cassazione si e' pronunciata sulla vicenda del padre di un giovane che si era messo alla guida dopo aver assunto alcol, causando un sinistro. In base alla clausola prevista nel contratto, che prevedeva la rivalsa dell'assicurazione in caso di guida in stato di ebbrezza, la compagnia assicurativa aveva chiesto al genitore di essere risarcita per una somma di 3 miliardi di lire, dal momento che aveva dovuto pagare per un sinistro causato dal figlio dell'assicurato che guidava in stato d'alterazione psicofisica dovuta all'alcol. La difesa aveva definito tale clausola vessatoria, dal momento che determinava un forte squilibrio fra i diritti e i doveri delle parti contrattuali in caso di comportamenti colposi messi in atto da persone diverse dall'assicurato.
In seguito alla condanna, il contraente ha impugnato la sentenza in Cassazione, che pero' gli ha dato ancora torto respingendo il ricorso e stabilendo che le clausole previste dall'assicurazione non possono considerarsi vessatorie poiché escludevano che il conducente dell'auto potesse guidare in stato di alterazione, quindi limitavano semplicemente il rischio assicurato alla circolazione stradale consapevole. Per i giudici di Piazza Cavour, quindi, la societa' assicurativa ha il diritto di rivalersi in caso di guida del veicolo assicurato da parte di un conducente in stato di alterazione alcolica accertata e non contestata, sia nel caso in cui il veicolo sia guidato da chi ha stipulato il contratto o meno.
(fonte: Asaps)