Candidati al C.I.G.C.: i casi possibili (01/04/2011)
In virtù del nuovo obbligo dell’esame di pratica per il conseguimento del C.I.G.C. e dell’ora supplementare di lezione sulla gestione delle emergenze sui ciclomotori, le autoscuole si trovano ora a dover gestire in modo diverso i diversi candidati.
Le norme da tenere presente sono quelle contenute nella circolare del Ministero dei Trasporti 2 maggio 2011.
Per tutti i lettori, la redazione ha realizzato il presente specchietto per capire rapidamente come gestire i diversi casi che possono presentarsi.
Soggetti che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005
SI - Corso di teoria
NO - Esame di teoria
NO - Esame di pratica
Soggetti che hanno compiuto la maggiore età dal 1 ottobre 2005
NO - Corso di teoria
SI - Esame di teoria
SI - Esame di pratica
Soggetti minorenni che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l'istanza di conseguimento del C.I.G.C. entro la medesima data
Già fatto – l’attestato di frequenza vale per un anno dal termine del corso
SI - Esame di teoria
NO - Esame di pratica
Soggetti minorenni che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del C.I.G.C. dal 1 aprile 2011
Teoria - Già fatto, ma devono frequentare un’ora integrativa di corso sulle gestione del ciclomotore in caso di emergenze – possono farlo sia a scuola che in autoscuola, non conta dove hanno fatto il corso di 12 ore
SI - Esame di teoria
SI - Esame di pratica
Soggetti minorenni che frequentano un corso e presentano l'istanza di conseguimento del C.I.G.C. dal 1 aprile 2011
Teoria - Devono frequentare il nuovo corso di 13 ore
SI - Esame di teoria
SI - Esame di pratica
(fonte SIDA)