Diabete e malattie cardiovascolari, novità nel rilascio patenti
In seguito alla direttiva 2016/1106 della commissione del 7 luglio 2016, che ha modificato l' Allegato III, anche il nostro Ministero ha dovuto recepire i cambiamenti pubblicando il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2018 (G.U. n. 63 del 16.3.2018). In pratica, ci sono ora maggiori possibilità, per chi è affetto da malattie cardiovascolari e da diabete mellito (anche nei casi di ipoglicemia grave) di poter guidare.
Grazie ai progressi della medicina, si consente ora anche a chi soffre di questi tipi di malattie, di ottenere o di rinnovare la patente di guida, a patto di sottoporsi a regolari controlli e valutazioni mediche.
L'allegato III del D. Lgs. 59/2011 viene modificato in questi termini.
AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
Da così
B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.
B.1. Gruppo 1
B.1.1. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco. B.1.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. B.1.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione. B.1.4. In generale, la patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.
B.2. Gruppo 2 B.2.5. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
...a così
"B. Patologie cardiovascolari B.1. Le patologie cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida. B.2. Per le seguenti patologie cardiovascolari, l'idoneità al rilascio o alla conferma di validità della patente di guida è attestata da uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, o dalla commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, sulla base di certificazione di un medico specializzato in cardiologia, appartenente ad una struttura pubblica. Se del caso, la commissione medica locale prevede termini di validità della patente di guida inferiori a quelli ordinari previsti dall'art. 126 del codice della strada:
a) bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sincopali da patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);
b) bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2);
c) tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con - malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o - TV polimorfa non sostenuta, tachicardia ventricolare sostenuta o con indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);
e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica solo al gruppo 2);
f) impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1);
g) sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);
h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);
i) angina stabile, in assenza di sintomatologia da attività fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);
j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);
k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);
l) ictus/ attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2);
m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);
n) diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2);
o) insufficienza cardiaca: - classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1), - classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35% (si applica solo al gruppo 2);
p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);
q) dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1);
r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2);
s) ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg associato a danni d'organo imminenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2);
t) ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥180 mmHg) (si applica solo al gruppo 2);
u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);
v) cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1);
w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).
B.3. Per le seguenti patologie cardiovascolari, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati:
a) impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
b) malattie vascolari periferiche - aneurisma dell'aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);
c) insufficienza cardiaca: - classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1), - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);
d) dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2);
e) valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacità funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);
f) valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell'attività fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);
g) cardiomiopatie strutturali ed elettriche - cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o più delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fisica (si applica solo al gruppo 2);
h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2);
i) sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.
B.4. Altre cardiomiopatie è necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio, cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. È necessaria un'attenta valutazione specialistica. È necessario tenere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopatia.".
DIABETE MELLITO
Da così...
C.1.3. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
A così:
C. Diabete mellito
C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.
C.1.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia.
C.1.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei tre mesi successivi all'ultimo episodio. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.".
fonte: patente.it