Patenti, esami di pratica
Mentre stanno scattando le manette per un'associazione a delinquere che, almeno dal 2013, falsificava gli esami delle patenti nelle motorizzazioni di Treviso, Venezia, Padova e Bergamo, a Roma presso la Direzione Generale per la Motorizzazione si procede a fare ordine nelle procedure d'esame e a stabilire un canone comportamentale più vincolato per gli esaminatori.
La circolare n. 21284 del 28 settembre 2016 segue a ruota le tre circolari sugli esami orali integrativi che contengono l'elenco delle domande possibili (si veda l'articolo a questo link) e fa il punto sulla formulazione del giudizio al termine della prova pratica dell'esame di guida.
Gli esaminatori sono ancora al centro del mirino, ma per un motivo molto semplice: si vuole porre fine all'ampio divario esistente tra le percentuali di bocciati registrate nelle diverse province d'Italia e si vuole porre anche un argine ai ricorsi dei bocciati che portano via tempo e soldi a tutti quanti.
Dando una rapida occhiata alle statistiche degli esiti degli esami chiunque infatti può domandarsi come mai ci siano così tanti respinti in più in una provincia rispetto ad un'altra.
Nelle statistiche del 2015 si legge – facciamo un esempio a caso – che i respinti a Torino sono il 24,4% mentre a Napoli sono il 15,12% - quasi un 10% in meno! Qualcuno potrà subito ironizzare sul fatto che molto dipende dalla localizzazione geografica delle UMC, ma non è così perchè sempre in Piemonte anche a Vercelli registriamo un 15,72% di bocciati. Dunque non è solo una questione legata alla latitudine ma piuttosto – sembrerebbe – strettamente dipendente dai criteri di giudizio degli esaminatori.
Ecco allora che la Direzione ha deciso di emanare delle disposizioni in merito alla formulazione dei giudizi, fermo restando che resta forte la componente soggettiva di detti giudizi, dal momento che l'esaminatore deve in sostanza, per promuovere il candidato, percepire un generale “senso di sicurezza” durante l'intera prova, e tale sensazione può anche non sussistere pur in assenza di evidenti manovre pericolose.
Riportiamo i passi salienti della circolare:(…) si evidenzia che il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall'altra dall'insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell'esaminatore.
Inoltre, nella fase valutativa, l'esaminatore, pur nel rispetto delle norme che regolano, in generale, i comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto anche del particolare stato emotivo dei candidati che, comunque, si trovano ad effettuare un test delicato ed impegnativo. Fermi restando, dunque, il principio di non discriminazione e la prevalenza dell'interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale rispetto agli interessi, seppure apprezzabili dal singolo, possono individuarsi alcuni elementi sulla base dei quali formulare il giudizio finale di idoneità o non idoneità.
Certamente comporta l'immediato giudizio di non idoneità l'intervento dell'accompagnatore sui doppi comandi o sugli altri dispositivi del veicolo per scongiurare situazioni di pericolo.
Parimenti comporta l'immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente di guida. Si elencano le principali fattispecie (….).
Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l'esaminatore può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l'esito di non idoneità.
Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell'esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale "senso di sicurezza" che l'esaminatore stesso percepisce durante l'intera prova d'esame (secondo il dettato della normativa comunitaria).
Resta fermo che l'esito dell'esame, costituendo un provvedimento amministrativo, deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto in caso di non idoneità.Riassumendo, al di là delle manovre gravi che comportano l'immediata bocciatura, l'esaminatore da ora in poi dovrà stare attento a:
- fare ripetere l'eventuale manovra scorretta una seconda volta e tenere conto dello stato emotivo del candidato prima di formulare il giudizio
- motivare per iscritto e accuratamente l'eventuale non idoneità
Fonte: patente.it