Patente e residenza (29/04/2014)
Per l'articolo 116 del codice della strada, non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e, dove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.
Cosa vuol dire avere la residenza in Italia
Secondo il codice civile la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale e si differenzia dal domicilio che è invece nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è anagrafica ma può anche essere “normale”...dove sta la differenza?
La residenza anagrafica deve essere riferita ad un solo Comune (deve essere registrata presso l'Ufficio Anagrafe del Comune) e dà diritto all'iscrizione alle liste elettorali e a tutti gli altri benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti di una determinata località.
La residenza “normale” invece, secondo il codice della strada e la direttiva europea sulle patenti 2006/126/CE, può essere intesa come “ il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale”.
Questo concetto è importante ed è stato spiegato in maniera dettagliata, facendo riferimento alle singole casistiche, nella circolare 7791 del 3 aprile 2014.
La circolare chiarisce che il cittadino italiano o comunitario che hanno la residenza anagrafica all'estero possono conseguire la patente in Italia, a patto di dimostrare di avere la residenza “normale” in Italia - per questo, basta compilare un modulo di auto-certificazione.
Il cittadino extracomunitario invece per conseguire la patente italiana dovrà avere la residenza anagrafica in Italia e non gli basterà la residenza “normale”.
Analogamente, un italiano che abbia la residenza “normale” in uno Stato UE diverso dall'Italia può conseguire la patente in tale Stato anche senza essere costretto a cambiare la residenza anagrafica italiana.
I cittadini extracomunitari attestano la residenza normale esibendo il permesso di soggiorno, che gli UMC acquisiscono in fotocopia, avendola confrontata con l'originale mostrato ma non trattenuto in ufficio, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dall'utente, redatta secondo il modello allegato (All. 2) della circolare del 03/04/2014 n. 7791. Nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, viene acquisita la relativa documentazione sostitutiva.
(fonte SIDA)