I conducenti professionali extracomunitari sono obbligati ad avere la CQC italiana (01/05/2014)
La circolare 7787 del 3 aprile 2014, oltre che a riordinare e ristrutturare i corsi di formazione iniziale e periodica della CQC, fa luce sulla questione se tutti i conducenti professionali extracomunitari che lavorano per imprese italiane debbano conseguire la CQC italiana o possano esibire documenti analoghi ad essa.
La domanda è di quelle spinose perchè ne presuppone un'altra: la patente italiana è obbligatoria per tutti i conducenti stranieri?
DIPENDE: tutti i conducenti extracomunitari, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, devono convertire la loro patente; anche i cittadini dell'UE e del SEE dopo due anni di residenza sono soggetti allo stesso obbligo se la loro patente non ha limiti di validità amministrativa (circ. Ministero Interno del 3/3/2014 e art. 136 bis del codice della strada)
Va da sè che nel momento della conversione è opportuno fare le pratiche per convertire anche l'eventuale CQC posseduta, in modo tale da avere una sola patente, chiamata appunto PatenteCQC, che riporta il codice 95 che attesta la formazione professionale dell'autista.
Ma come si fa a capire se la propria patente o CQC straniera hanno caratteristiche analoghe a quelle italiane?
Purtoppo le tabelle di equipollenza, che di solito si usano per stabilire analogie e differenze tra le patenti, sono in corso di aggiornamento e dunque non possono essere utilizzate allo scopo. L'unico modo per venirne a capo è attraverso un'attestazione integrativa rilasciata dalla rappresentanza diplomatica, legalizzata e completa di una traduzione ufficiale del documento. Sarà dunque questo il documento richiesto dalle Motorizzazioni ogni volta che sorgeranno casi di incomprensione sulle patenti.
E se la patente del Paese di origine è scaduta oppure non ci sono accordi di reciproca conversione con l'Italia, cosa si fa? non ci sono alternative, l'unica soluzione è rifare gli esami.
Si riportano dalla circolare suddetta i seguenti passaggi significativi sull'argomento:
3.1 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELL'EQUIPOLLENZA DELLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE O EXTRA SEE
Gli UMC che ricevono, da parte del titolare di una patente non unionale, la richiesta di rilascio di una CQC formato card per il trasporto di cose e di persone effettuano direttamente la valutazione dell'equipollenza. A tal fine, la normale documentazione necessaria per dare definizione alla predetta richiesta, dovrà essere integrata, se del caso, da un'attestazione che consenta la verifica di detta equipollenza, redatta secondo le modalità di seguito indicate, per singole fattispecie.
Si individuano quattro casistiche principali. Equipollenza:
1. alle patenti di categoria C1, C1E, C o CE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose.
In tal caso, l'attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida posseduta ed esibita per il rilascio della CQC formato card per trasporto di cose. L'UMC dovrà accertare l'equipollenza con la categoria C1, C1E, C o CE italiana e quindi unionale.
2. alle patenti di categoria D1, D1E, D o DE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone.
In tal caso, l'attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida posseduta ed esibita per il rilascio della CQC formato card per il trasporto di persone. L'UMC dovrà accertare l'equipollenza con la categoria D1, D1E, D o DE italiana e quindi unionale.
3. alle patenti di categoria C1, C1E, C o CE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le «tabelle di equipollenza» in genere allegate all'accordo vigente. Qualora l'equipollenza alle categorie C1, C1E, C o CE non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l'ufficio procederà come al precedente punto 1. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'accordo di reciprocità preveda la reciproca conversione solo per le categorie A e B e non per quelle superiori, ovvero nel caso in cui le tabelle di equipollenza allegate all'accordo non siano state ancora aggiornate secondo le norme entrate in vigore il 19 gennaio 2013 in attuazione della direttiva 2006/126/CE e succ. mod. Sul punto si rinvia a quanto sub par. 3.5.
4. alle patenti di categoria D1, D1E, D o DE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le «tabelle di equipollenza» in genere allegate all'accordo vigente. Qualora l'equipollenza alle categorie D1, D1E, D o DE non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l'ufficio procederà come al precedente punto 2. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'accordo di reciprocità preveda la reciproca conversione solo per le categorie A e B e non per quelle superiori, ovvero nel caso in cui le tabelle di equipollenza allegate all'accordo non siano state ancora aggiornate secondo le norme entrate in vigore il 19 gennaio 2013 in attuazione della direttiva 2006/126/CE e succ. mod. Sul punto si rinvia a quanto sub par. 3.5.
Nei primi due casi sopra citati e, dove ne occorra l'esibizione, anche nel terzo e quarto caso, l'attestazione integrativa relativa alla patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dovrà essere prodotta dall'interessato e può essere rilasciata:
• dalla Rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha emesso il documento (o i documenti) di guida esteri presentati al fine del rilascio della CQC: in tal caso si ricorda che, ai sensi dell'art. 33 - comma 4 - del DPR n. 445 del 2000, le firme apposte dai funzionari delle Rappresentanze Diplomatiche o consolari degli Stati esteri in Italia sugli atti presentati dagli utenti devono essere legalizzate a cura della Prefettura secondo le procedure normalmente in uso, salvo nei casi di esenzione previsti in Convenzioni internazionali (ad esempio Convenzione di Londra del 7 giugno 1968);
• dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente sul territorio dello Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida, presentati al fine del rilascio della CQC;
• direttamente dall'autorità estera competente al rilascio del documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio della CQC: in quest'ultimo caso, però, essendo in presenza di un atto formato all'estero da autorità estera e da far valere in Italia, ai sensi dell'art. 33 - comma 2 - del DPR n. 445 del 2000, la firma apposta su detta certificazione deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti sul territorio dello Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio della CQC, ciò a cura dell'utente.
Inoltre, trovandosi normalmente in presenza di un atto non redatto in italiano sarà necessaria una traduzione ufficiale dello stesso.
3.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PRIMO RILASCIO DELLA CQC FORMATO CARD PER DOCUMENTAZIONE A SOGGETTI TITOLARI DI PATENTE RILASCIATA DA STATO EXTRA UE O EXTRA SEE
Il titolare di patente rilasciata da uno Stato extraUE o extraSEE, qualora abbia tempestivamente conseguito la CQC formato card per documentazione, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, non può più esercitare attività di autotrasporto professionale in quanto la patente posseduta, ai sensi dell'art. 135, co. 1, CDS, non è più idonea ad abilitarlo alla guida su territorio italiano.
In tal caso si procede come segue:
a) qualora la patente sia stata rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di reciproca conversione delle patenti di guida - al titolare della patente è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'art. 125, co. 1, CDS. A tal fine si tiene conto del giudizio di equipollenza già effettuato in sede di rilascio della CQC formato card secondo i criteri indicati sub paragrafo 3.1. All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria conseguita, seguito dalla data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC corrispondente a quella della qualificazione precedentemente posseduta;
b) patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: al titolare della patente è consentito convertire la patente estera posseduta e in corso di validità nella equipollente patente italiana All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria di patente conseguita, seguito dalla data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta. Tale procedimento è possibile anche qualora sulla patente italiana ottenuta per conversione debba essere disposto il provvedimento di revisione;
c) patente scaduta di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: al titolare della patente è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'art. 125, co. 1, CDS. All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria conseguita, seguito dalla data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC corrispondente a quella della qualificazione precedentemente posseduta.
In tutti e tre i precedenti casi, qualora la validità della qualificazione CQC precedentemente posseduta sia scaduta, la patenteCQC, recante il codice UE 95, non può essere rilasciato prima che sia stato frequentato un corso di formazione periodica ed eventualmente sostenuto l'esame. (cfr. paragrafo 7.1).
(fonte SIDA)