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Patente C a 18 anni e D a 21 anni col corso CQC ordinario (29/01/13)




Il decreto correttivo che “aggiusta” una buona parte della normativa entrata in vigore il 19 gennaio scorso, relativa all'ingresso delle nuove patenti europee, è uscito. Si tratta del decreto 16 gennaio 2013 n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio scorso.
Le correzioni sono entrate subito in vigore il giorno 19 gennaio, mentre in alcune parti c'è l'entrata in vigore solita a distanza di 90 giorni dalla pubblicazione.
In concreto, viene confermata la possibilità di conseguire la patente C a 18 anni e la patente D a 21 anni, previa frequentazione del corso ordinario di 280 ore rispettivamente per la CQC cose e per la CQC persone.

Ma c'è di più: chi, a 18 anni, vuole conseguire la C1 e poi fare il corso per la CQC cose ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria C1 (trasporto merci fino a 7,5 t) ma, compiuti 21 anni, potrà guidarli tutti senza limiti di tonnellaggio.
Stesso discorso per gli autobus. Chi, a 21 anni, vuole conseguire la D1 e poi fare il corso per la CQC persone ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria D1 (minibus fino a 16 posti) ma, compiuti 23 anni (il decreto 59/2011 diceva invece 24 anni....si tratta di una svista o è voluto?), potrà guidare tutti i tipi di autobus.


Le modifiche intervenute vanno a tutto vantaggio sia delle autoscuole che degli utenti finali. Finalmente ci sarà un rilancio delle patenti superiori: chi vuole diventare conducente professionale, potrà fare insieme la patente e la CQC, con risparmio di tempo e di denaro.


Riportiamo l'estratto dal testo di legge che esplicita questo concetto:


1. Per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all’articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all’allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.


2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a)     18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
b)     18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c)     21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.


3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
a)     21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
b)     21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c)     21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
d)     23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.


4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.


5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.

 

(fonte Sida)



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