Procedure di conversione delle patenti dell'Ecuador (02/04/12)
Emanata una nota a chiarimento di numerosi quesiti giunti al Ministero dei Trasporti in relazione all'applicazione della circolare n. 5808/23.18.01 del 29/02/2012, concernente l'entrata in vigore dell'Accordo per la conversione reciproca delle patenti di guida fra Italia ed Ecuador.
Con la Circolare 8262 "Conversione di patenti di guida Ecuador", non si ritiene che debba essere acquisita la traduzione del documento da convertire per la difficolta' di distinguere con esattezza il nome e cognome del conducente che si possono comunque desumere attraverso l'esibizione del documento di identità; inoltre si ribadisce che la data di scadenza è sempre riportata sul documento di guida ecuadoriano ed individuata da un'apposita dicitura (ad esempio "caduca" o "expira" o "valida hasta").
Viene inoltre chiarito, considerate le perplessità esposte da alcuni Uffici, che "l'acquisizione della domanda di conversione, da parte dell'impiegato addetto allo sportello, non implica necessariamente l'accoglimento della domanda medesima ed il conseguente rilascio della patente italiana."
Difatti il rilascio della patente è subordinato all'esame sia della documentazione prodotta dall'utente, che dei dati contenuti nell'attestazione inviata dalle Autorità ecuadoriane.
Pertanto qualora dall'esame della documentazione si rilevasse l'impossibilità di poter procedere alla conversione, la domanda va respinta, specificando le motivazioni.
(fonte scuolaguida.it)