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L’obbligo di assicurazione per i monopattini slitta al 16 luglio 2026 (23.04.2026)

A causa di alcune criticità tecniche nella gestione dei flussi di dati tra le varie piattaforme informatiche coinvolte, L’ANIA ha chiesto e ottenut...

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L’obbligo di assicurazione per i monopattini slitta al 16 luglio 2026 (23.04.2026)

A causa di alcune criticità tecniche nella gestione dei flussi di dati tra le varie piattaforme informatiche coinvolte, L’ANIA ha chiesto e ottenuto dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) una proroga fino al 16 luglio 2026 per offrire le polizze RC auto dei monopattini.

Per assicurare i monopattini ci sarà tempo, quindi, fino al 16 luglio 2026, come stabilisce la circolare interministeriale MIMIT - MIT.

Sempre dal 16 luglio si applicherà la disciplina relativa all’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Rimane invece confermato l’obbligo di targare i monopattini che scatta dal 17 maggio 2026 (leggi l’articolo dedicato).

Per chiarire i dubbi più frequenti in tema di RC auto dei monopattini, il MIMIT ha pubblicato una serie di FAQ, consultabili a questo link.

Qui sotto trovi un breve riepilogo delle domande principali.

Chi può intestarsi la polizza?

I maggiorenni e i minori a partire da 14 anni. Per i minorenni, la domanda deve essere presentata da un maggiorenne (genitore o tutore).

In caso di sinistro (=incidente) sono coperti solo i danni causati dal proprietario o da chiunque sia alla guida del monopattino?

Questo dipende da cosa c’è scritto nella polizza che potrebbe coprire solo l’intestatario del contratto. Per questo motivo, in caso di monopattino condiviso (ad esempio, tra vari componenti della famiglia), bisogna leggere attentamente le clausole della polizza per valutare se copre tutti i conducenti.

Quali sono i massimali minimi obbligatori?

Sono gli stessi previsti per autoveicoli, moto e ciclomotori, ossia 6,45 milioni di euro per danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose.

La rivalsa: c’è e verso chi

La rivalsa è il diritto dell’assicurazione di chiedere al conducente effettivo o direttamente al proprietario il rimborso totale o parziale dei danni risarciti a terzi. L’assicurazione esercita la rivalsa quando il sinistro è causato da violazioni gravi della polizza o del Codice della Strada (ad, esempio, se chi guidava il monopattino e ha causato l’incidente era ubriaco o sotto effetto di droga), oppure ha usato il veicolo in modo non consentito. Nel caso del monopattino è consigliato verificare se la rivalsa è prevista anche in caso di guida senza casco o di trasporto non consentito di un passeggero. Bisogna quindi leggere la polizza. La polizza può prevedere anche una rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia assicuratrice. Si può chiedere di inserire questa clausola al momento della sottoscrizione della polizza.

Il nodo della polizza RC Famiglia: è davvero sufficiente?

No, la legge precisa che è obbligatoria una polizza RC Auto. La polizza, per avere validità legale, deve contenere il codice del contrassegno del monopattino. Una polizza capofamiglia o RC per la vita privata non copre i rischi di circolazione con monopattino.

Il collegamento con la piattaforma ANIA

La polizza RC Auto del monopattino emessa da ogni compagnia assicurativa è collegata con la piattaforma ANIA e con la piattaforma monopattini del Ministero dei Trasporti. Ogni contrassegno è associato alla relativa copertura assicurativa e questo permette alle forze dell’ordine di fare verifiche incrociate in tempo reale.

(fonte SIDA)



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