Accesso graduale alle patenti A2 e A: sono uscite le istruzioni operative (14/09/23)
Ieri, 13 settembre 2023, con la circolare prot. 26690 della DGT sono uscite le istruzioni operative che si attendevano, per l’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministero dei Trasporti 9 giugno 2023.
Dal 18 settembre, come promesso dall’Amministrazione, possono partire i corsi in autoscuola per conseguire la patente A2 o A senza esame.
Una notizia rivoluzionaria, se ci pensiamo bene, visto che fino ad ora non è mai stato possibile conseguire una patente, in Italia, senza effettuare un esame. Alle autoscuole spetta l’importante compito non solo di formare adeguatamente gli allievi, ma anche quello di certificare tale preparazione, visto che non ci sarà nessun esaminatore esterno a convalidare il lavoro degli istruttori.
E a questo proposito, è importante sottolineare che è proprio agli istruttori di guida che viene assegnata la principale responsabilità del nuovo procedimento, dal momento che sono loro che “firmano le carte” più importanti e danno il via libera all’emissione del documento tanto desiderato dai centauri.
Ai sensi dell’articolo 123 del codice della strada “la formazione dei conducenti impartita in forma professionale” è riservata alle autoscuole: dunque la formazione in parola può essere erogata esclusivamente da un’autoscuola o, eventualmente, da un centro di istruzione automobilistica costituito da un consorzio al quale l’autoscuola aderisce.
L'impegno è notevole, perché alle autoscuole viene richiesta una attività di formazione al pari di quella erogata per la preparazione dei candidati all'esame pratico, con in più l'obbligo della guida nel traffico compresa la guida su autostrade e/o strade extraurbane principali.
Ma analizziamo le procedure operative con ordine nelle loro caratteristiche principali, invitando tutti gli interessati che volessero entrare maggiormente nei dettagli a leggere il testo integrale della circolare che si trova alla fine di questo articolo.
ACCESSO ALLA FORMAZIONE UTILE ALL’ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME, ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A
Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame:
alla patente A2, anche speciale, senza esame, chi abbia compiuto almeno 18 anni e sia titolare di patente di categoria A1, anche speciale, da almeno due anni
alla patente A, anche speciale, senza esame, chi abbia compiuto almeno 20 anni e sia titolare di patente di categoria A2, anche speciale, da almeno due anni
Si tratta, in entrambi i casi, di conducenti che hanno già fatto l'esame di teoria, sono titolari di una patente per la moto da almeno due anni, patente conseguita a seguito di un esame vero e proprio. Si richiede dunque che sappiano già guidare una motocicletta, e che abbiano un’esperienza minima di due anni. Il corso che si deve frequentare in autoscuola ha lo scopo di consolidare le conoscenze già acquisite su di un mezzo di potenza superiore, in un ambiente protetto e/o sotto la supervisione di un professionista.
PROCEDIMENTO
1. FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME, ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A E PRODUZIONE DEL FOGLIO ROSA
L’autoscuola:
iscrive l’allievo nel proprio registro;
formalizza la domanda di accesso graduale senza esame alla patente di categoria A2 o A, a seconda dei casi, attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal CED, avendo in particolare cura di indicare se il foglio rosa è richiesto per la guida di motocicli con cambio manuale o automatico; il motociclo in dotazione al soggetto che erogherà la formazione dovrà essere necessariamente dotato di coerente tipo di cambio
All’istanza devono essere allegati:
la ricevuta di pagamento a mezzo di bollettino PagoPA della tariffa N003, comprensiva di due imposte di bollo (una per la domanda ed una per la patente da emettersi) e del diritto di motorizzazione di cui alla tariffa 2 della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986. La tariffa N003 è composta da : 32,00 € su c/c 4028 e+ 10,20 € su c/c 9001.
il certificato medico di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 119 del codice della strada.
Secondo le procedure già in uso, il sistema informatico del CED, processata l’istanza ed esperiti gli opportuni controlli, produce il giorno successivo l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa).
A questo punto può partire la formazione vera e propria.
Precisiamo che quelle che seguono sono istruzioni relative a una disciplina provvisoria, visto che a regime ci dovrà essere, per il controllo, un “apposito applicativo, idoneo a rilevare per ciascun candidato, ciascun istruttore e ciascun veicolo, il luogo della formazione e la tipologia del percorso, le ore di formazione e la condotta di guida”.
2.A) GENERAZIONE DEI FOGLI DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA E DEI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE GIORNALIERA
L’autoscuola stampa uno o più fogli di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera, abbreviati con la sigla FRPeCF.
Questi fogli sono nominativi per ciascun allievo e provvisti di un codice antifalsificazione.
2.B e 2.D) REDAZIONE DEI FRPeCFG (MODELLO A E B) PRESSO LA SEDE DEL SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE
I FRPeCF sono stampati in due copie: il modello A deve rimanere in sede, mentre il modello B segue l’istruttore durante la sua lezione giornaliera. La prima parte della compilazione spetta al legale rappresentante (che riporta targa del veicolo, nome istruttore, ecc) mentre la seconda parte spetta all’istruttore che deve specificare la data di inizio e fine di ogni giornata di formazione e gli specifici contenuti formativi.
2.C) CONTENUTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE
La formazione si svolge su veicoli di categoria A2 o A, che devono essere dell’autoscuola o del consorzio.
La formazione si articola in due fasi.
La prima fase (durata complessiva 3 ore) si svolge in un’area protetta debitamente allestita (la stessa pista che si usa per le esercitazioni delle moto ai fini dell’esame) e può essere collettiva (5 persone al massimo). Le esercitazioni da far fare agli allievi sono le medesime che si fanno fare ai candidati all’esame.
Attenzione, perché viene scritto che “la formazione sarà considerata dall’istruttore adeguata quando l’allievo sarà in grado di effettuare le manovre di cui al medesimo punto senza incorrere in alcuna delle irregolarità indicate nel paragrafo 1.3 del più volte citato allegato 2 al D.M. 8 gennaio 2013 e succ. mod..”, questo vuol dire che tutti gli allievi che partecipano a questo tipo di corsi devono affrontare gli stessi percorsi moto previsti all’esame senza fare errori che comporterebbero la bocciatura all'esame.
La seconda fase (durata complessiva 4 ore, da articolare in minimo due giornate diverse) è la “guida nel traffico”, articolata come previsto per sostenere l’esame, e con in più l’obbligo di esercitarsi anche in autostrada e/o su strade extraurbane principali.
2.E) CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEI FOGLI DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA E DELLA LEZIONE GIORNALIERA E DELLA DICHIARAZIONE DELL’ISTRUTTORE
L’istruttore consegna, di volta in volta alla fine di ogni lezione, i fogli FRPeCFG che devono essere conservati in originale, dall’autoscuola, per almeno 5 anni.
2.F) CONCLUSIONE DELLA FORMAZIONE ED EMISSIONE DEL RELATIVO ATTESTATO
Quando la formazione è conclusa, l’autoscuola può redigere l’” “Attestato del completamento della formazione per l'accesso graduale senza esame” .
2.G) COLLAZIONE DEL FASCICOLO DELLA FORMAZIONE E INVIO AL SISTEMA INFORMATIZZATO DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE
A questo punto l’autoscuola può realizzare il cosiddetto “fascicolo della formazione”, unendo tutta la documentazione in un unico pdf, e mandare tutto al CED, con la firma digitale.
2.H) CONTROLLI – “SOSPENSIONE” E RIPETIZIONE DELL’INVIO DEL FASCICOLO -APPROVAZIONE – VERIFICHE EX ART 120 CDS – EMISSIONE DELLA PATENTE
A questo punto la pratica, se non vengono rilevate delle irregolarità, è considerata in stato “Attivo” e il CED provvede a stampare la patente.
Precisazioni:
la data di emissione sarà pari alla data approvazione+10 giorni lavorativi;
la data di rilascio sarà pari alla data emissione+1 giorno lavorativo;
la data scadenza avrà come data di riferimento la data rilascio
2.I) CONSEGNA DELLA PATENTE
Anche se nel decreto MIT del 9/6/2003 è stabilito che la patente venga spedita direttamente al candidato, in fase di prima applicazione la patente sarà recapitata presso la stessa sede dell’autoscuola alla quale l’allievo si è iscritto.
Al fine di ridurre al minimo ogni eventuale disguido postale nella consegna della patente si raccomanda alle autoscuole di verificare – su apposito file che sarà pubblicato sul Portale dell’Automobilista, periodicamente aggiornato ed adeguatamente navigabile per una ricerca veloce -, l’esattezza dell’indirizzo che risulta attualmente acquisito presso il CED della Motorizzazione in relazione alla sede che ha il medesimo codice meccanografico utilizzato per l’intera procedura su descritta. Qualora l’indirizzo così esposto non dovesse risultare esatto o attuale, l’autoscuola è invitata ad aprire un ticket presso l’assistenza tecnica che acquisirà l’indirizzo esatto e provvederà ad aggiornare il relativo dato negli archivi informatici del CED. Si rammenta che le spese di spedizione sono a carico del titolare della patente.
(fonte SIDA)