"Green Pass“ obbligatorio per la formazione in Autoscuola. Decreto, FAQ e risposte
FAQ
Decreto-legge 24 dicembre 2021 , n. 221
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244) FAQ VERSIONE AGGIORNATA AL 28/12/2021
- b) L’accesso ai servizi e alle attività dell’autoscuola? Il D.L. 221 del 24.12.2021 all’art. 8 comma 2, recita “All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) corsi di formazione privati se svolti in presenza». Quindi essendo le attività di formazione svolta dalle scuole guida (teoria e pratica) assimilabili in tutto e per tutto a questo p.to i-bis, risulta obbligatorio avere il green pass, non necessariamente rafforzato in zona bianca, mentre in zona gialla ed arancione deve essere quello rafforzato (D.L. n.52 del 22.04.2021 art. 9bis comma 2-bis)
- c) Fino quando sarà obbligatorio il controllo del Green Pass? Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art. 8. Impiego delle certificazioni verdi Covid-19)
- d) Durata e SCADENZA Green Pass? Durata: 6 mesi (DL 221 – 24.12.2021 art. 3) scadenza: data di rilascio + 6 mesi
- e) Cosa cambia in base alle “zone”? Zona Bianca: obbligatorio avere il green pass base Zona gialla ed arancione: obbligo green pass rafforzato (D.L. n.52 del 22.04.2021 art. 9bis comma 2-bis)
- f) Quale è la differenza tra green pass e green pass rafforzato? Green pass: ottenuto per vaccinazione o guarigione o tampone Green pass rafforzato: ottenuto per vaccinazione o guarigione FAQ Decreto-legge 24 dicembre 2021 , n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244) Il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021
- g) Quali sono le modalità di controllo di accesso in autoscuola? Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il controllo deve essere fatto all’ingresso in azienda, a campione o al 100%. L’unica app riconosciuta è VerificaC19. Prima di scansionare il QR code, selezionare sul dispositivo con il quale si procede manualmente al controllo del green pass, la tipologia di verifica: ● “base” per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare; ● “rafforzata” per certificazione da vaccinazione o guarigione.
- h) Chi non ha “Obbligo vaccinale” perchè utente “debole…” cosa avranno come certificazione? Quando il sistema ASL sarà operativo, gli utenti che non hanno obbligo vaccinale avranno un Green pass generato dall’ASL, nel frattempo per i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, fino al 31 gennaio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 gennaio 2022. Alle persone che non hanno obbligo vaccinale si controllerà, al momento, un certificato medico cartaceo, poi quando sarà disponibile il sistema, un green pass come tutti gli altri. FAQ Decreto-legge 24 dicembre 2021 , n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244)
- i) Fino a quando si ha la possibilità di svolgere corsi “in presenza”? I corsi in presenza possono essere erogati finchè non si è in zona rossa.
- j) Cosa si deve fare per le guide con ciclomotori, motocicli? Igienizzare sella, manubrio e sistema di comunicazione auto moto (es interfono), per il resto non cambia nulla.
- k) Cosa si deve fare per gli esami di guida? Gli esami non sono corsi di formazione erogati da privati. Bisognerà seguire le linee guida emanate dal Ministero competente.
- l) Cosa si deve fare per gli esami di teoria? Gli esami non sono corsi di formazione erogati da privati. Bisognerà seguire le linee guida emanate dal Ministero competente
(E-mail inviata da: Segretario Provinciale UNASCA Torino Autoscuole )
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