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Covid e Green pass, le nuove regole che interessano autoscuole e candidati dal primo di aprile

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FAD ed emergenza Covid-19, facciamo il punto della situazione (14/04/2021)

Con circolare prot. 11043 emanata lo scorso martedì 30 marzo si è voluto un po' fare il punto della situazione, confermando la maggior parte delle autorizzazioni concesse nella precedente circolare di fine dicembre, e concedendo altre possibilità.

Innanzitutto, il Ministero conferma la legittimità dei corsi FAD per tutte le tipologie di patenti e KB, non solo in zona rossa ma anche in zona arancione. In secondo luogo, il Ministero autorizza gli insegnanti di teoria a sostituire, per i corsi CQC, i medici impegnati nelle vaccinazioni. Tutti i provvedimenti si intendono provvisori e attivi solo per la durata dell'emergenza COVID-19 o fino a diverse disposizioni in materia.
La circolare conferma la possibilità di svolgere, anche a distanza e secondo le modalità stabilite da appositi provvedimenti amministrativi, i corsi per le varie tipologie di patenti e abilitazioni svolti, tra gli altri, dalle autoscuole (così come confermato dall'art. 25 comma 3 del DPCM 2/3/21). La novità è che tali corsi a distanza sono possibili non solo in zona rossa ma anche in zona arancione.

Viene ribadito che la FAD non esonera l'autoscuola dallo svolgere le lezioni in presenza presso la sede dell'autoscuola e le aule dell'autoscuola, nei giorni e negli orari stabiliti.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più severe applicate dalle Regioni. Ma si pongono limiti a questa attività delle Regioni che, infatti:

non possono stabilire la sospensione delle attività didattiche teoriche o pratiche se non interviene a tal proposito una disposizione di legge

non possono sospendere gli esami teorici o pratici. Solo il Ministero dei trasporti (che ora si chiama della Mobilità sostenibile) lo può fare con un proprio atto

Viene confermata la FAD anche per la CQC e per l'ADR, sia per i corsi di primo conseguimento per che quelli di rinnovo, fermo restando che c'è una percentuale di ore obbligatorie da fare in presenza, secondo gli schemi inclusi.
Vista la difficoltà a reperire medici che sono impegnati al contrasto al COVID e nella campagna di vaccinazione, e solo per la durata dell'emergenza Covid o fino a diverse disposizioni in materia, viene stabilito che i titolari di autoscuola possono erogare la parte di programma cqc iniziale e periodica di competenza del medico se si avvalgono di supporti audiovisivi multimediali con contenuti conformi al programma del corso, attestato dal responsabile del corso. Il software multimediale SIDA CQC è conforme al programma ministeriale, e permette di erogare la parte di programma CQC di competenza del medico.

Permane il divieto di erogare formazione FAD attraverso Youtube, Facebook e altri sistemi che consentono di registrare le lezioni. Per i corsi CQC in FAD rimane l'obbligo di comunicare il link alla motorizzazione della piattaforma utilizzata per le lezioni online, e viene precisato che la erogazione della CQC in FAD non esonera l'autoscuola dal fare comunque la lezione in presenza, presso la propria sede e presso le proprie aule nei giorni e negli orari stabiliti. Ricordiamo che SIDA MEET possiede tutti i requisiti richiesti dal Ministero per erogare la FAD dei corsi patente B. Per quello che riguarda la FAD dei corsi CQC i tecnici SIDA stanno lavorando per integrare tutte le caratteristiche richieste dal Ministero.

Anche in questo caso qualsiasi sospensione o proroga dei corsi, da parte delle istituzioni, deve essere disposta solo con norma di legge

I territori in cui è possibile la FAD sono quelli stabiliti dagli articoli 33 e 38 del DPCM 2/3/21, ovvero:

ZONA ARANCIONE: (così come definita dall'art. 33 del DPCM del 2/3/21), ovvero: le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.
ZONA ROSSA: (così come definita dall'art. 38 del DPCM del 2/3/21), ovvero: un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato.

(fonte SIDA)



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