Carta di qualificazione dei conducenti titolari di patente comunitaria assunti da imprese italiane (07/07/2011)
La direttiva 2003/59/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 286/2005, considera i soggetti a cui la stessa è riferita quali "conducenti" esercenti un'attività professionale di trasporto di persone o di cose.
Sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto che il riferimento alla "cittadinanza" (in essa posto) sia da intendersi come assorbito dal dato dell'esercizio di tale attività professionale: pertanto, sotto il profilo dell'applicazione di tutto il complesso delle disposizioni nazionali di attuazione deve farsi riferimento alla patente posseduta, distinguendo se la stessa sia italiana, sia rilasciata da altro Stato comunitario o da un paese terzo all'UE [1].
In considerazione di quanto premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni operative in ordine al possesso della Carta di Qualificazione (C.Q.C.) da parte di conducenti titolari di patente di guida rilasciata da un altro Stato comunitario, qualora gli stessi risultino alle dipendenze di imprese di trasporto italiane. Al riguardo si chiarisce che l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente resta escluso per detti conducenti titolari di patente comunitaria di guida della categoria C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E rilasciate prima del 9 settembre 2008 (per il trasporto di persone) e del 9 settembre 2009 (per il trasporto di cose).
Qualora il conducente risulti titolare di patente di guida italiana o rilasciata da uno Stato extracomunitario, resta fermo l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente per poter svolgere attività di autotrasporto professionale di persone e di cose alle dipendenze di un'impresa nazionale.
Se, viceversa, il conducente lavori per conto di un'impresa con sede in uno Stato extracomunitario che non ha previsto il possesso di tale titolo abilitativo alla guida professionale, non si dovrà procedere ad alcuna contestazione in materia, risultando sufficiente la sola patente di guida esibita all'atto del controllo stradale.
Si rammenta, infine, che possono esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale conducenti per i quali altro Stato comunitario abbia comprovato l'assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale e/o periodica (ad esempio, tramite l'indicazione del codice armonizzato 95); conseguentemente agli stessi non deve essere richiesta la carta di qualificazione italiana ai fini dell'esercizio di tale attività professionale.
(fonte Scuolaguida.it)