Nuova procedura per il conseguimento della patente A-B (13/11/2010)
ORDINE DI SERVIZIO n. 21/2010
Avviso all’utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazionetorino.it
(Area Autoscuole – Agenzie – Personale)
Oggetto: 1) Rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova di teoria
(artt. 121 e 122 del C.d.S.)
Torino, 11/11/10
Dal giorno 11 novembre 2010 sono entrate in vigore le disposizioni di cui agli artt. 121 e 122 del CdS così come modificati dalla legge n. 120/2010. A tal proposito è stata emanata la circolare DGM prot. n. 88827 del 5 c.m. che di seguito viene sintetizzata.
Nulla è modificato per chi vuol conseguire una patente di guida il cui iter di conseguimento non preveda la prova di teoria (ad es. AB/BA, da A1 ad A2/A3, da B a BS, etc.); in tal caso il foglio rosa (provvisorio) viene rilasciato al momento della presentazione della domanda. Le novità riguardano coloro che intendono conseguire una patente di guida il cui iter preveda anche la prova di teoria; a costoro il foglio rosa verrà rilasciato solo dopo il superamento di tale prova.
Il CED di Roma ha già adeguato le relative procedure informatiche ed infatti, sul modello TT1561, già utilizzato per la predisposizione del foglio rosa ante modifiche al CdS, risultano stampata le diciture: ”NON VALIDO AD ESERCITARSI FINO ALLA DATA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA DI TEORIA” e “PROVA DI TEORIA SUPERATA IL…” e non compare più la data di scadenza del foglio rosa. Al superamento della prova di teoria, l’esaminatore dovrà annotare di proprio pugno la data dell’esame nonché, nell’apposito spazio in bianco presente sul foglio rosa, la data di scadenza di quest’ultimo (vedi sotto). A tal proposito è stato chiarito che la data di scadenza deve essere calcolata con riferimento al giorno di numero corrispondente a quello della data di superamento della prova di teoria, del sesto mese successivo (a titolo esemplificativo, esame superato il 5 marzo-scadenza foglio rosa il 5 settembre), salvo il caso in cui tale data coincida con un giorno festivo e pertanto debba essere prorogata al primo giorno non festivo successivo. Se la certificazione medica allegata alla domanda prevede una validità limitata (ad es. un certificato medico rilasciato dalla CML con validità 6 o 12 mesi dalla data di rilascio), la data di scadenza del foglio rosa dovrà coincidere con la data in cui viene a cessare la permanenza dei requisiti psicofisici.
Al momento della presentazione della domanda di foglio rosa per conseguire una patente previo esame di teoria, non verrà più rilasciato il foglio rosa provvisorio ma una ricevuta, mediante l’utilizzo- come in passato -della terza velina del mod. TT2112 e apponendo su quest’ultima, mediante apposito timbro, la dicitura ”NON VALIDO AD ESERCITARSI…omissis”.
I candidati potranno sostenere al massimo due prove di teoria nell’arco temporale di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di conseguimento della patente di guida.
La prima prova pratica di guida non potrà essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa e potrà essere ripetuta una sola volta. Nel caso di due prove pratiche di guida con esito negativo, la pratica andrà agli atti e non sarà più consentito il riporto della teoria su un successivo foglio rosa; il riporto in questione sarà invece consentito per tutte le domande d’esame presentate fino al 10/11/2010.
Le procedure sopra descritte riguardano una fase “transitoria”, si resta quindi in attesa di ulteriori disposizioni della Sede Centrale o dalla DGT Nord Ovest, per quanto concerne la fase a regime i cui punti principali sono stati già comunque delineati con la Circolare DGM sopra richiamata. Per quanto concerne le procedure SIMOT si fa presente a tutto il personale interessato che sulle apposite maschere per l’inserimento dei dati dei candidati, è stato inserito un nuovo campo”OBBLIGO TEORIA” in cui l’operatore dovrà digitare “S” se il candidato deve sostenere l’esame di teoria oppure “N” se deve sostenere solo l’esame di guida.
2) Con la medesima Circolare di cui al precedente punto, è stato altresì previsto l’obbligo di allegare “indistintamente” a tutte le domande di conseguimento della patente di guida, una ulteriore attestazione di versamento sul c.c.p. n. 9001, dell’importo di 9,00 euro (diritti dovuti per annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti). Tale ultimo importo potrà essere versato cumulativamente a quello già previsto da 15,00 euro sul medesimo c.c.p. Il presente viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 del 25/2/2002 e relativi aggiornamenti.