Bollo auto: quando scatta il blocco?
Uno dei metodi più immediati e incisivi per riscuotere il bollo dell’auto è quello del fermo amministrativo (comunemente detto “blocco dell’auto”). Il fermo è disposto solo da Equitalia: pertanto è necessario che la morosità del proprietario del mezzo sia iscritta nei ruoli e, quindi, trasferita per la riscossione all’Agente per la riscossione. Tuttavia, durante questo passaggio – che potrebbe richiedere diverso tempo – il bollo auto potrebbe essere andato in prescrizione o potrebbe essere intervenuta la decadenza del relativo diritto. Il che esimerebbe il contribuente dall’obbligo di pagare.
Non solo: il fermo amministrativo può essere iscritto nel pubblico registro automobilistico solo a seguito di una serie di passaggi, la cui mancata attuazione rende il fermo stesso illegittimo. Ecco, dunque, ciò che c’è da sapere per potersi difendere nel caso di omesso pagamento del bollo auto.
Quando si prescrive il bollo dell’auto?
La Regione può riscuotere l’imposta sulla circolazione delle auto entro massimo tre anni che decorrono dall’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento. Per esempio, se il bollo scade il 3 febbraio 2016, la prescrizione si verifica il 31 dicembre del 2019 (ossia dopo tre anni a partire dal 1° gennaio 2017).
Tale prescrizione può essere interrotta (cosiddetta interruzione della prescrizione): il che significa che, se nell’arco di tale triennio, il contribuente riceve un sollecito di pagamento o la cartella di Equitalia, il termine di prescrizione inizia a decorrere nuovamente da capo. In pratica, bisognerà conteggiare altri tre anni dalla notifica dell’atto interruttivo (la cartella o il sollecito).
Equitalia, quindi, non può quindi iscrivere il blocco dell’auto se sono decorsi i tre anni di prescrizione del bollo auto. Se, invece, lo fa ugualmente, il fermo è illegittimo e può essere impugnato davanti al giudice (la Commissione Tributaria Provinciale, trattandosi di un’imposta) per ottenere la cancellazione della misura cautelare.
Se dopo la notifica della cartella di pagamento di Equitalia decorrono tre anni, il bollo auto si prescrive e nulla è dovuto (sempre che l’Agente della riscossione non abbia rinnovato la richiesta di pagamento). Tuttavia il termine non è più di tre anni ma di dieci se il contribuente abbia proposto impugnazione contro la cartella e abbia perso la causa: in tale ipotesi, infatti, il titolo non è più la cartella ma la sentenza, la quale si prescrive in un decennio.
Quando decade il bollo dell’auto?
La notifica della cartella di pagamento di Equitalia deve intervenire entro massimo due anni da quando le p stato consegnato il ruolo dalla Regione: diversamente il diritto alla riscossione si considera decaduto (è la cosiddetta decadenza). Pur non essendo ancora prescritto il bollo auto, si potrebbe verificare un’ipotesi di decadenza.
Torniamo all’esempio di prima: mettiamo che il bollo auto scada a febbraio 2016 e, nello stesso anno, il Comune invii il ruolo ad Equitalia.
La prescrizione, come abbiamo appena evidenziato, si verifica il 31 dicembre 2019.
La decadenza, invece, si verifica se, Equitalia aspetta più di due anni, da quando le è stato inviato il ruolo, per notificare la cartella. Per cui, se il ruolo è stato inviato nel 2017 e la cartella viene notificata nel 2020, pur non essendo prescritto, il diritto a riscuotere il bollo è ormai decaduto.
Attenzione: per verificare in che data l’ente titolare del tributo ha inviato il ruolo ad Equitalia (e poter così calcolare l’eventuale decadenza) è necessario consultare la cartella di pagamento; difatti, nella pagina contenente il dettaglio della richiesta, è indicata anche la data in cui l’Agente della riscossione ha ricevuto il ruolo. Se dovesse mancare tale informazione la cartella sarebbe annullabile.
Bollo auto: la notifica della cartella di pagamento
Se il diritto non è ancora prescritto, come detto Equitalia deve notificare la cartella entro due anni dal ricevimento del ruolo (pena la decadenza dal diritto di riscossione). Il contribuente è tenuto a pagare entro 60 giorni dalla notifica della cartella o, nello stesso termine, a proporre impugnazione (con ricorso) alla Commissione Tributaria. Il decorso dei 60 giorni rende illegittima l’azione giudiziaria, anche se la richiesta di bollo è palesemente infondata. Il termine dunque è perentorio.
Per procedere al blocco dell’auto, dunque, il primo passaggio necessario è la notifica della cartella di pagamento. Chi riceve il fermo amministrativo senza aver mai ricevuto una cartella di pagamento può impugnare il fermo stesso in quanto illegittimo.
Se il contribuente non è sicuro di aver ricevuto la cartella, e tuttavia vuole evitare di intraprendere cause infondate, può prima presentare una domanda di accesso agli atti amministrativi, da presentare presso l’ufficio di Equitalia, per chiedere che gli vengano mostrate le ricevute di consegna della cartella di pagamento.
In tal modo, potrà altresì verificare chi ha messo la firma sulla raccomandata e se tale soggetto era legittimato a ricevere la posta (non lo sarebbe, per esempio, se non si tratta di familiare convivente).
Equitalia può iscrivere il fermo anche dopo un anno dalla notifica della cartella: non è necessaria infatti la preventiva notifica dell’intimazione di pagamento (così come, invece, avviene nel caso di pignoramento che, se avviato dopo oltre un anno dalla notifica della cartella, necessita prima della suddetta intimazione).
Bollo auto: il preavviso di fermo
Dopo la notifica della cartella, prima di procedere al fermo amministrativo, Equitalia deve notificare obbligatoriamente il preavviso di fermo (la notifica può avvenire con raccomandata a.r.). Con esso si avvisa il contribuente che, se non paga nei successivi 30 giorni, verrà effettuato il blocco dell’auto. Dunque, tra il preavviso di fermo e il fermo non devono decorrere meno di 30 giorni.
Pertanto il fermo auto è illegittimo se:
– non viene notificato, dopo la cartella, il preavviso di fermo;
- se viene iscritto prima di 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo.
Dopo l’iscrizione del fermo, Equitalia non deve inviare nessuna comunicazione al contribuente con cui lo informa dell’avvenuto blocco dell’auto. Il che potrebbe apparire un difetto di tutela del contribuente il quale potrebbe essere portato a continuare a utilizzare l’auto non sapendo che la stessa è ormai sottoposta a fermo e, pertanto, la circolazione è vietata.
Dopo quanto tempo scatta il fermo per il bollo auto?
Sintetizzando quanto detto sino ad ora, i passaggi e i tempi per poter subìre il blocco dell’auto sono i seguenti:
– la Regione, entro non oltre 3 anni, invia il ruolo a Equitalia;
– Equitalia, entro massimo 2 anni dal ricevimento del ruolo, notifica la cartella di pagamento;
– Equitalia deve attendere 60 giorni dopo la notifica della cartella di pagamento;
– Dopo i suddetti 60 giorni, Equitalia deve notificare il preavviso di fermo;
– Dopo la notifica del preavviso di fermo, Equitalia deve attendere altri 30 giorni.
ATTO | TERMINE | CONSEGUENZE |
1. Notifica cartella | 60 giorni per pagare | Prima dei 60 giorni è illegittima qualsiasi misura |
2. Notifica preavviso di fermo | 30 giorni per pagare | Prima dei 30 giorni il fermo è illegittimo |
3. Iscrizione di fermo | Senza bisogno di successive comunicazioni | – |
Esiste un importo minimo di debito per il blocco dell’auto?
Equitalia può iscrivere qualunque sia l’importo da riscuotere, non essendo previsti limiti a differenza di quanto accade per l’ipoteca.
In base ad alcune direttive interne, Equitalia, per debiti inferiori a 2.000 euro, dovrebbe iscrivere il fermo su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro, su un massimo di 10 veicoli e, infine, per debiti di valore superiore a 10.000 euro, su tutti i veicoli del debitore.
Tali criteri non garantiscono, però, alcun diritto soggettivo la cui violazione può essere fatta valere davanti al giudice.
Tuttavia, anche secondo parte della giurisprudenza, la misura deve essere proporzionata al credito da tutelare. La discrezionalità relativa all’adozione di tale misura non può però tramutarsi in arbitrarietà sicché, al ricorrere di determinate circostanze, l’iscrizione può essere censurata per eccesso di potere.
Non si può bloccare l’auto del lavoro
Il mancato pagamento del bollo dell’auto utilizzata per il lavoro non consente il fermo amministrativo. Ciò vale –secondo la giurisprudenza – tutte le volte in cui il contribuente esercita attività di impresa o professionale e il mezzo sia strumentale alla suddetta attività.
In tal caso, il proprietario dell’auto dovrà, nei 30 giorni successivi alla comunicazione del preavviso di fermo, dimostrare a Equitalia la natura strumentale del mezzo con la documentazione che attesti quanto sopra (per es. libro cespiti e ammortamenti).
Rateazione
Per via di una circolare di recente emanazione, la richiesta di rateazione sospende il fermo amministrativo già iscritto sull’auto a condizione che il contribuente dia dimostrazione di aver pagato la prima rata.
In tal caso, bisognerà recarsi personalmente al PRA e presentare l’istanza di sospensione del fermo auto. La cancellazione definitiva, invece, avverrà solo dopo il pagamento dell’ultima rata.