Non è punibile penalmente chi occupa abusivamente il posto per gli invalidi (26/01/2012)
Non è perseguibile di sostituzione di persona, ne di truffa ai danni dell'ente territoriale che esercita la vigilanza sulla viabilità, chi espone sul vetro dell'auto il bollino per invalidi rilasciato ad un'altra persona, non presente nel veicolo, al fine di accedere ad una zona a traffico limitato, o al parcheggio riservato o per guidare sulla corsia preferenziale di un centro urbano.
Palese è la decisione della Cassazione sulla sempre “spinosa” questione riguardante una pratica piuttosto diffusa nel Belpaese, ovvero l’utilizzo di un contrassegno per invalidi, regolarmente rilasciato, per circolare liberamente e parcheggiare nelle zone ove l’accesso è interdetto per poter usufruire degli spazi di sosta riservati ad altri. La Corte suprema con la sentenza in commento, dopo aver ricostruito la normativa applicabile al caso in esame, giunge ad escludere la rilevanza penale del fatto, ritenendo che la condotta “abusiva” nell’utilizzo del contrassegno invalidi costituisca, in virtù del principio di specialità dettato dall’artt. 9 della Lg. n.689/1981, un mero illecito amministrativo punito dal Codice della strada. La vicenda processuale relativa vedeva imputati due persone sorprese a bordo di un veicolo che aveva esposto il bollo per gli invalidi; all’atto del controllo, però, l’intestatario del contrassegno a bordo proprio non c’era.
A questo punto venivano contestati i reati di sostituzione di persona e truffa ai danni dell’ente locale, e i due condotti a giudizio per direttissima, ma il giudice investito del processo pronunciava sentenza di proscioglimento nei loro confronti, ritenendo non ammissibili i reati contestati, ma certo l’illecito amministrativo previsto dalla violazione dell’articolo 188 del Codice della Strada. Dopo il ricorso, la decisione della Cassazione, ha ritenuto corretta l’impostazione del primo giudice di merito, che aveva punito tale l’illecito. La norma, sotto la rubrica “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”, dopo aver stabilito che per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel Regolamento (comma 1), prevede il rilascio di un’autorizzazione da parte del sindaco del comune di residenza per i soggetti legittimati ad usufruire delle predette strutture (comma 2). La norma prosegue precisando che i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato (comma 3). Infine, è il comma 4 della richiamata disposizione a stabilire che chiunque usufruisce delle strutture di cui sopra, senza avere l'autorizzazione prescritta, o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a 320 (comma 4); diversamente, chiunque usa delle predette strutture, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a 160. L’art. 381 del Regolamento esecutivo del Codice della strada sotto la rubrica: “Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide”, specifica al comma 2 che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario.
L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi".Quest’ultimo è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui sopra; in tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Infine, la norma regolamentare prevede che nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne; tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo. Così riassunta la normativa di riferimento.
La sentenza merita ampia condivisione, in quanto applica rigorosamente i principi generali sul concorso tra illeciti amministrativi e illeciti penali, affermando l’art. 9, comma 1, della Legge n. 689/81 recita che: “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale, ossia, nel caso di specie, l’articolo 188 del Codice.
(fonte scuolaguida.it)